Il Ministero della Salute, di concerto con Regione Lombardia, ha emanato un’ordinanza relativa all’epidemia di coronavirus (covid-19) valida sull’intero territorio lombardo, che รจ suddiviso in zona rossa e zona gialla. Il Comune di Vigevano al momento si trova all’interno della zona gialla, per la quale sono effettive le seguenti misure:

  • C – la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • D – chiusura dei nidi, dei servizi educativi dellโ€™infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchรฉ della frequenza delle attivitร  scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universitร  per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivitร  formative svolte a distanza;
  • E – sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui allโ€™articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchรฉ dellโ€™efficacia delle disposizioni regolamentari sullโ€™accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • F – sospensione di ogni viaggio dโ€™istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
  • I – previsione dellโ€™obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dallโ€™Organizzazione mondiale della sanitร , di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dellโ€™azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo allโ€™autoritร  sanitaria competente per lโ€™adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attivitร  degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorusali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
  • Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
  • Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attivitร  commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilitร  e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per lโ€™acquisto dei beni di prima necessitร ), le chiusure delle attivitร  commerciali sono disposte in questi termini: – bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali; – per gli esercizi commerciali presenti allโ€™interno dei centri commerciali e dei mercati รจ disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari; – per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
  • Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado รจ in vigore per 7 giorni; fino a diversa comunicazione resteranno chiusi anche gli uffici di segreteria e saranno sospese tutte le riunioni.

ALLEGATI

ย 

Ordinanza 23-02-2020.pdf

Comunicazione Prefettura – 23-02-20